venerdì 22 giugno 2007

Unione, sopratutto.

La Stampa intervista il Ministro Ferrero, che ricorda a Padoa Schioppa che l'abolizione dello scalone è “scritta nel programma.”
Intervistato dal Messaggero Lamberto Dini dice: “non voterò una riforma che aumenti la spesa. ''Fra i dieci punti di Prodi l'abolizione dello scalone non c'era."

Unione: nomen omen.


1 commento:

Anonimo ha detto...

Anche se credo che per meglio comprendere la problematica bisognerebbe effettuare una anamnesi dei precedenti, colgo l'occasione per ricordarvi un importante documento, la cui lettura risulterebbe di certo gratificante, egregi inchiostri..

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31)


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Allegati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;


EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Scuola dell'infanzia


Art. 1
Finalità della scuola dell'infanzia


1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. è assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.


Art. 2
Accesso alla scuola dell'infanzia


1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.


Art. 3
Attività educative


1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.


Capo II

Primo ciclo di istruzione

Art. 4.

Articolazione del ciclo e periodi


1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.


Capo III

Scuola primaria

Art. 5

Finalità


1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

Art. 6

Iscrizioni


1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 7

Attività educative e didattiche


1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

Art. 8

La valutazione nella scuola primaria


1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.


Capo IV

Scuola secondaria di primo grado

Art. 9

Finalità della scuola secondaria di primo grado


1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.


Art. 10

Attività educative e didattiche


1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.


Art. 11

Valutazione, scrutini ed esami


1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.



Capo V

Norme finali e transitorie

Art. 12

Scuola dell'infanzia


1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.


Art. 13

Scuola primaria


1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.


Art. 14

Scuola secondaria di primo grado


1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo. 2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D. 3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. 4. In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto. 5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.


Art. 15

Attività di tempo pieno e di tempo prolungato


1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


Art. 16

Frequenza del primo ciclo dell'istruzione


1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.


Art. 17

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano


1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta intesa a decorrere dal 1° settembre 2003.


Art. 18

Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.


Art. 19

Norme finali e abrogazioni


1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
5. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.

all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse;
2.

all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


Roma, 19 febbraio 2004


CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli






Decreto Ministeriale n. 42

Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1; Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le modalità di recupero dei debiti formativi;

Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione del punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323;

Decreta


Art. 1
Attribuzione del credito scolastico

1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".
4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.


Art. 2
Recupero dei debiti formativi

1. Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo le modalità definite nel successivo art. 3.
2. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3 , comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.


Art. 3
Modalità di recupero dei debiti formativi

1. Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
2. Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008.
4. Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel 1. terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.
5. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
6. Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico programmano criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, definendo altresì modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine all'andamento e agli esiti delle attività di recupero.
7. Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o laboratoriale, può avvenire anche all'interno di "laboratori didattici" attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali.
8. Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe, in sede di programmazione educativa e didattica, predispongono attività di sostegno da svolgersi nel corso dello stesso anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più discipline.
9. I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di recupero, procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati saldati. Di tale accertamento è data idonea e tempestiva informazione sia agli alunni che alle famiglie.


Art. 4
Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi

1. Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata anche un'articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dai singoli alunni.
2. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa, possono attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato.
3. Le istituzioni scolastiche possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero, che prevedano collaborazioni esterne, al fine di garantire nelle scelte la centralità dei bisogni formativi dello studente.


Art. 5
Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
2. I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero sono definiti in sede di contrattazione di istituto.




IL MINISTRO
Fioroni




TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni


Media dei voti


Credito scolastico (Punti)




I anno


II anno


III anno

M = 6


3-4


3-4


4-5

6 < M ≤ 7


4-5


4-5


5-6

7 < M ≤ 8


5-6


5-6


6-7

8 < M ≤ 10


6-8


6-8


7-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).



TABELLA B
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Esami di idoneità


Media dei voti inseguiti in esami di idoneità


Credito scolastico (Punti)

M = 6


3

6 < M ≤ 7


4-5

7 < M ≤ 8


5-6

8 < M ≤ 10


6-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.



TABELLA C
(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Prove preliminari


Media dei voti delle prove preliminari


Credito scolastico (Punti)

M = 6


3

6 < M ≤ 7


4-5

7 < M ≤ 8


5-6

8 < M ≤ 10


6-8


NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.


Dunque,sursum corda..

Felicitazioni.

Gradinoro